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Il Comune di Finale Emilia ha adottato le misure in materia di qualità dell'aria a tutela della salute pubblica in vigore dal 1° ottobre 2025 al 31 marzo 2026, nell'ambito del Piano Aria Integrato Regionale 2030.
L’ordinanza n. 171/2025 del 7 ottobre introduce limiti alla circolazione nelle giornate di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì comprese, nel periodo 01/10/2025 – 31/03/2026, nella fascia oraria 8.30 – 18.30, nell’area dei centri abitato di Finale Emilia e di Massa Finalese indicati nelle mappe sottostanti.
I veicoli interessati dall'ordinanza sono i seguenti:
- veicoli alimentati a benzina EURO 0, EURO 1 ed EURO 2, non conformi alla direttiva 98/69/A CE e successive o alla direttiva 99/96/A CE e successive;
- veicoli alimentati a GPL/benzina o metano/benzina EURO 0 ed EURO 1, non conformi alla direttiva 91/542/CEE St II e successive o alla direttiva 94/12/CE e successive;
- veicoli diesel EURO 0, EURO 1, EURO 2, EURO 3 ed EURO 4 non conformi alla direttiva 2005/55/CE B2 e successive o alla direttiva 99/96 fase III oppure Riga B2 o C e successive;
- ciclomotori EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2013/60/CE e successive;.
- motocicli EURO 0, EURO 1 ed EURO 2 non conformi alla direttiva 2003/77/CE e successive.
Il divieto alla circolazione è sospeso nei giorni di festività: 1 novembre; 8 dicembre; 25 dicembre; 26 dicembre; 1 gennaio; 6 gennaio.
Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:
a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
c) autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall’art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
d) veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall’ordinanza n.170/2025
Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione (rif. punto B. allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):
a) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;
b) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
c) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. 151/2012;
d) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
e) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
f) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
g) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all’art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
h) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
i) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall’Amministrazione comunale;
j) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
k) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.
Vi sono poi deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:
a) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
b) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474
Nel periodo dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Sindacale al 31/03/2026, nel caso in cui il bollettino emesso da Arpae nei giorni di controllo (individuati nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì), indichi la necessità di attivare le misure emergenziali, nell'ambito territoriale della Provincia di Modena, a partire dalla giornata seguente all'emissione del bollettino di Arpae e fino al successivo giorno di controllo incluso:
- in tutto il territorio comunale, è disposto il divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per sopraggiunto limite di stoccaggio, verificato dall’autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui alla presente lettera le tecniche di spandimento con interramento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.
Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l’apposito Bollettino, gli organi di informazione e pubblici avvisi.
Altre misure in vigore dal 1° ottobre al 31 marzo:
Riscaldamento:
- nel periodo dall’entrata in vigore dell’Ordinanza Sindacale al 31/03/2026, in tutto il territorio comunale: 2.1 il divieto di utilizzare, nelle unità immobiliari comunque classificate (da E1 a E8) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe “4 stelle” e focolari aperti o che possono funzionare aperti;
- durante la stagione termica 2025-2026, in tutto il territorio comunale obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive.
- obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall’allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l’obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione;
- obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l’isolamento termico degli ambienti;
Abbruciamenti e combustioni all’aperto:
- sono vietati gli abbruciamenti di residui vegetali
- sono vietate le combustioni all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio (ad eccezione dei barbecue).
Per entrambi i divieti sono previste deroghe limitate a situazione specifiche.
Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair2030/abbruciamenti. L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: https://ambiente.regione.emiliaromagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti.
Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge n. 689 del 24/11/1981 e dal Nuovo Codice della Strada.
Fatto salvo l’eventuale accertamento di reati, per i quali si procede ai sensi del vigente Codice di procedura penale, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
a) ai sensi dell’art. 7 comma 13 bis del vigente Codice della Strada la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 679,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
b) l’inosservanza della disposizione di cui ai punti 2.3 e 2.4 è punita con la sanzione amministrativa da euro 300 a euro 3.000 ai sensi dell’articolo 10 comma 4 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023;
c) l’inosservanza delle ulteriori disposizioni contenute nella presente Ordinanza, ivi compresi:
• l’utilizzo di fotocopie di uno dei documenti previsti dall’Ordinanza;
• l’uso improprio di tali documenti (es. veicolo condotto da persona diversa da quella indicata sul documento, circolazione al di fuori delle condizioni autorizzate);
è punita, ai sensi dell’art. 7-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), con la sanzione amministrativa pecuniaria da €25,00 a €500,00, con applicazione della procedura prevista dall’art. 16 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Il versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza deve avvenire entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione degli estremi della violazione; in caso di pagamento oltre tale termine, l’importo sarà maggiorato del 20% in sede di adozione dell’Ordinanza di ingiunzione di pagamento.
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Ultimo aggiornamento: 09-10-2025, 07:02